Quesito in materia di “Estensione” aree coperte
Ci è gradito un vostro parere per quanto di seguito esposto:
In uno stabile è intenzione dell’abitante dell’ultimo piano trasformare parte del proprio terrazzo (c.a. 8 mq) in una “estensione” del salotto.
Ovviamente si sono richieste evidenze di tutti i permessi e lavori preparatori.
I quesiti sono:
a) Questa trasformazione che riteniamo il condomino presenti in assemblea è soggetta ad approvazione della medesima e se si con quali maggioranze? Potrebbe, ricevute le autorizzazioni comunali, il condomino agire anche senza autorizzazione assembleare?
b) In questi casi quali, per prassi, sono le tabelle millesimali da modificare (ho una mia idea ma … taccio per non influenzarvi)
c) Le spese per la revisione delle tabelle possono intendersi totalmente a carico del condomino oppure, se sussiste un obbligo di ratifica assembleare dei lavori, diventano a ripartizione comune. (idem come sopra)
d) Ci sarà gradito che ci vogliate indicare in materia ogni altra attenzione che l’esperienza insegna.
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
In ordine al quesito, fermo restando eventuale disposizione contraria contenuta nel titolo originario ( rogito appartamento) e regolamento condominiale ( previsione di eventuale servitù di passaggio, proprietà esclusiva o comune ecc..) , nel caso di specie, se inteso ai sensi dell’art. 1122 c.c. ovvero opera su parte di proprietà esclusiva, il condominio deve darne notizia all’Amministrare, il quale deve riferirne in assemblea. Di conseguenza, il condomino non potrà eseguire opere nel piano o porzione di piano di sua proprietà che rechino danno alle parti comuni, o pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
Il condomino non può agire senza preventiva comunicazione.
In questo caso non è richiesta un’approvazione dell’intervento da parte dell’assemblea dei condomini.
La modifica delle tabelle millesimali va valutata in ordine alla previsione dell’art. 69, comma 1, n. 2, disp. att .c.c.
L’eventuale modifica avverrà con maggioranza di cui al secondo comma dell’art.1136 cc. Il costo resta a carico del condomino interessato.
Per dare una risposta maggiormente esaustiva e corretta, il quesito necessita di maggiori dettagli.