Quesito- inerzia dell’amministratore

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Buongiorno,
Vorrei porre un quesito: in caso di perdite all’interno dei box, sul balcone e nell’appartamento, provenienti da parti comuni, nel caso in cui l’amministratore non si attivi a suddette riparazioni dopo un lasso di tempo di oltre 6 mesi e nonostante le continue richieste scritte del condomino tramite mail l’amministratore continui a non attivarsi, sarebbe possibile per il condomino contattare un proprio muratore di fiducia e addebitare il costo delle uscite e delle riparazioni sul conto del condominio? Oppure il condomino dovrebbe agire con qualche azione nei confronti dell’amministratore?

Cordiali saluti

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

Nel caso esposto qualora il danno sia stato riconosciuto ed accertato con perizia o con dichiarazioni scritte rese dall’Amministratore o dall’assemblea di Condominio, il singolo condominio, che subisce danni in conseguenza dei vizi presenti sulle parti comuni dell’edificio, e qualora questi rivestano il carattere dell’urgenza e della improrogabilità, può intervenire in prima persona addebitando i costi al Condominio, previo necessaria intimazione al Condominio in tal senso, diversamente se il danno non è stato accertato, ma riveste, in ogni caso, il carattere di urgenza e improrogabilità, il singolo condomino può rivolgersi al Giudice con un provvedimento d’urgenza per far accertare lo stato dei luoghi e chiedere di autorizzare l’intervento.

In ogni caso, il singolo condomino, a causa dell’inerzia dell’Amministratore o dell’assemblea, ha diritto al risarcimento del danno, previa dimostrazione dell’an e del quantum.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in particolare con riferimento al caso specifico.

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