Quesito: lavori facciata
Il fondo che deve creare un condominio per i lavori straordinari deve essere necessariamente consistente di tutto il capitale, prima di iniziare i lavori oppure, è necessario solo una parte per avviarli? Mi può spiegare nel caso specifico per i lavori di facciata, dove sono necessari almeno due milioni di euro, come si dovrebbe procedere e cosa enuncia la norma?
La ringrazio ed in attesa di un suo chiarimento, le porgo distinti saluti
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
L’art. 1135 , comma 4, del Codice Civile, che disciplina la costituzione del fondo per i lavori straordinari, secondo la recente modifica, non obbliga il versamento totale dell’importo necessario per l’esecuzione dei lavori straordinari, ma lascia la facoltà di stabilire pagamenti a stato avanzamento lavori.
Nel caso di specie, ovvero in caso di rifacimento di una facciata condominiale di un importo molto rilavante, il condominio può deliberare la costituzione del fondo speciale secondo lo stato avanzamento lavori stabilito dall’impresa esecutrice dei lavori.
Il principio da rispettare è l’indipendenza del fondo dal resto della contabilità dell’amministrazione condominiale. Il fondo deve riguardare esclusivamente l’opera straordinaria, senza che ci sia confusione con altre spese.
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