Secondo la nuova normativa l’amministratore è obbligato a:
Il comma 4 prescrive, inoltre, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico, indichi al cliente gli estremi della polizza assicurativa. Il CNDCEC ritiene che solo successivamente al 13 agosto 2012, data fissata per la riforma degli ordinamenti in conformità alle previsioni del D.L. 138/2011 (Manovra di Ferragosto), potrà considerarsi obbligatoria la stipula dell’assicurazione professionale. Sino a tale data il professionista dovrà indicare espressamente al cliente l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.