Registro anagrafe condominiale

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Registro di anagrafe condominiale a cura dell’Amministratore

Il nuovo art. 1130 c.c. prevede che l’amministratore curi la tenuta di uno specifico registro di anagrafe condominiale contenente le generalità(codice fiscale, residenza o domicilio) dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, compresi, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, i dati relativi alle condizioni di sicurezza dello stabile. Eventuali variazioni dei dati devono essere comunicate all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni da parte dei condomini (per l’aggiornamento del registro). In caso di inerzia, incompletezza o mancanza delle comunicazioni da parte del condomino, l’amministratore è tenuto ad inviare una lettera raccomandata. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore sarà tenuto ad acquisire le informazioni necessarie presso i competenti pubblici uffici addebitando il costo di tali procedure ai diretti interessati. E’ obbligo dell’amministratore avere sempre un quadro aggiornato della compagine condominiale.

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