ll nuovo art. 1130-bis c.c. introdotto dalla riforma disciplina i criteri di redazione del rendiconto.
Il rendiconto deve essere allegato alla convocazione di assemblea dall’amministratore che deve deliberare sulla propria gestione. Il bilancio deve contenere la nota esplicativa, il rendiconto economico e lo stato patrimoniale, il registro di cassa (in cui sono annotati in ordine temporale tutti i singoli movimenti di entrata e uscita), l’esatta morosità riportata in un riepilogo ove sono riportati i nominativi dei condomini morosi e le relative somme di debito, individuazione specifica dei fondi disponibili ed eventuali riserve, attestazione sullo stato di cassa con la documentazione dell’estratto conto bancario relativo al conto corrente condominiale, precisazione degli stipendi versati al personale dipendente(portiere, impresa di pulizia etc.) e indicazione delle somme dovute non versate ai dipendenti.
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