La giurisprudenza ritiene che in materia condominiale l’eventuale responsabilità derivante da insufficiente od omessa custodia è da attribuire al condominio e per esso all’amministratore.
Cass. Civ. sent. 25251/08 del 16/10/2008
L’amministratore di condominio è tenuto, tramite i poteri e doveri di controllo che gli sono imputati dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali, ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi; sicchè egli si viene a trovare nella posizione di custode rispetto a tali beni e può, pertanto, rispondere di detti danni.
La figura di custode rimanda all’art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
L’art. 677 c.p. recita che “ il proprietario di un edificio che minacci rovina(ovvero colui che è obbligato alla conservazione o vigilanza dell’edificio)che omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito…..Stessa pena per chi avendone diritto omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio.
In tali ipotesi l’amministratore è considerato soggetto attivo del reato di cui all’art. 677 c.p. dovendo egli attivarsi in forza dei poteri riconosciutogli dagli artt.1130 n.3,4 e 1135, comma 2 c.c.per l’eliminazione delle situazioni idonee a provocare danni ad altre persone.
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