Responsabilità penali Amministratore
In giurisprudenza, si è ravvisato il reato di diffamazione qualora l’amministratore abbia affisso nell’atrio del condominio un avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, contenente la comunicazione della denuncia di un condomino da parte dell’amministratore stesso (Cass. Pen. 8 giugno 1973, n. 4562); o ancora qualora l’amministratore invii una lettera a tutti i condomini con i quali questi sono edotti della morosità di uno di essi relativamente alla quota dovuta per l’adeguamento dell’impianto elettrico, definendolo un “anarcoide che intralcia e fomenta e mantiene comportamento scorretto (Cass. pen. Sez. V, 23/11/2005, n. 282)
La diffamazione è un delitto che lede l’onore o il decoro di una persona e che trova articolazione nella condotta di chi offende la reputazione altrui comunicando con più persone in assenza della persona offesa. Oltre alla forma semplice è prevista, anche qui, un’ ipotesi aggravata nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato.
Per costante orientamento della Cassazione l’amministratore di condominio incorre in responsabilità penale qualora, anche nel caso tipico di imminente distacco delle forniture d’opera necessarie alla vita condominiale, renda noti i nominativi dei condomini morosi tramite mezzi accessibili ad una pluralità di persone, anche estranee alla compagine condominiale e ciò a prescindere dall’uso di espressioni ingiuriose.