Revoca amministratore di condominio
L’amministratore di condominio può essere revocato dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino anche prima dello scadere del suo mandato. L’elencazione fornita dal legislatore è meramente esemplificativa e non esaustiva, pertanto, ulteriori fattispecie di revoca per gravi irregolarità potranno essere individuate dalla giurisprudenza. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova il condominio. Sulla revoca dell’amministratore il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contradditorio con il ricorrente.
Cass. Civ., sez. lav. 1 febbraio 1990, n.666
Il provvedimento di revoca è un atto di volontaria giurisdizione in quanto sostitutivo della volontà assembleare ed ha efficacia, ai sensi dell’art. 741 c.p.c., dalla data dell’inutile spirare del termine per il reclamo avverso di esso. Contro il provvedimento del tribunale che accoglie o rigetta la richiesta di revoca del mandato dell’amministratore è possibile proporre reclamo alla Corte d’Appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dello stesso. Sul reclamo la Corte d’Appello decide in camera di consiglio, dopo aver sentito l’amministratore.
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