Riconsegna della documentazione alla cessazione dell’incarico
L’art. 1129 c.c., comma 8 sancisce l’obbligo dell’amministratore cessato dall’incarico di riconsegnare tutta la documentazione in suo possesso. Pertanto, alla scadenza l’amministratore è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto nell’esercizio del suo mandato per conto del condominio, quindi anche tutto ciò che ha in cassa e non soltanto la documentazione inerente la sua gestione. Il diritto alla restituzione può essere azionato in via cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c , in quanto dall’omessa consegna della documentazione può derivare al condominio e alla sua gestione un pregiudizio, per l’impossibilità di ripartire le spese, di effettuare il rendiconto, di incassare i contributi e di deliberare sui servizi comuni e i beni.