Riforma del Condominio: Legge n. 220/12-pubblicata in G.U.n.293 del 17-12-2012-Tenuta Registro Anagrafe Condominiale

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Il nuovo art. 1130 del c.c, integralmente sostituito dalla L. n. 220 /2012. prevede, fra gli altri, che l’Amministratore deve curare la tenuta del REGISTRO di ANAGRAFE CONDOMINIALE, contenendo le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento (inquilini, comodatari,e simili), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata in forma scritta entro 60 giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi i 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.
L’entrata in vigore del provvedimento sarà il prossimo 18 Giugno 2013.