Riforma : nuove disposizioni
Art.67 disp.att. c.c. primo comma:
Intervento del condomino all’assemblea.
Il legislatore con l’attuale riforma ha voluto dirimere ogni eventuale dubbio, inserendo esplicitamente il requisito della forma scritta della delega nel testo di legge. La riformulazione del primo comma dell’art. 67, infatti dispone che ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta e se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Ciò per porre un freno ai cosiddetti “super delegati”. Pertanto in condominii con più di 20 condomini, sarà molto più difficile conferire deleghe , poiché oltre alla delega scritta nessun delegato potrà rappresentare più di un quinto dei condomini.