Ripartizione delle spese locatore e conduttore
L’art. 9 della legge 392/1978, stabilisce che sono interamente a carico del conduttore (salvo accordi contrari) le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’energia, dell’acqua, allo spurgo dei pozzi e delle latrine, del condizionamento dell’aria e del riscaldamento e la fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore al 90%. L’art. 10 della stessa legge stabilisce che il conduttore ha diritto di voto nelle delibere assembleari relative al servizio di riscaldamento e condizionamento d’aria. Per quel che concerne la modificazione degli altri servizi comuni ha diritto di intervenire nelle delibere senza diritto di voto. L’amministratore è tenuto a convocare all’assemblea il solo condomino-locatore , che a sua volta avrà l’obbligo di avvisare l’inquilino in relazione agli argomenti per i quali ha diritto di voto e di intervento