Ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione di soffitti e solai

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Ripartizione delle spese per la ricostruzione e manutenzione  di soffitti e solai.

L’art. 1125 c.c. è tra gli articoli che la riforma(legge 220 del 2012) non ha modificato)

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando  a carico del proprietario del piano di superiore la copertura del pavimento e a  carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

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