Ripartizione spese acqua

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Ripartizione spese acqua 

In un condominio, composto da abitazioni e studi professionali, l’amministratore suddivide il costo acqua in base alle persone.

Negli uffici spesso con praticanti che vengono e vanno l’amministratore conteggia sempre un paio di persone in piu’ basandosi su quello che dice il portinaio.

Fermo restando che possa esistere nel regolamento contrattuale tale criterio votato a unanimità (devo richiedere copia) posso chiedere vengano istallate dei contatori a sottrazione? Posso eventualmente istallarlo autonomamente? Come posso oppormi a cifre sproporzionate?

Ringraziando anticipatamente

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

La norma di riferimento è l’art. 1123 cod. civ., ai sen del quale “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

Il criterio legale è, quindi, quello della ripartizione del costo dell’acqua in base ai millesimi.

Ovviamente, è possibile che il regolamento condominiale preveda qualcosa di diverso.

La domanda “posso chiedere vengano istallate dei contatori a sottrazione?” non può che avere risposta affermativa, in quanto chiedere è sempre lecito.

Il problema sta nella necessità che l’abbandono del criterio legale deve essere deliberata all’unanimità.

La domanda “Posso eventualmente istallarlo autonomamente?”, invece, deve avere risposta negativa: salvo deroga per volontà della compagine condominiale, il criterio della ripartizione in base ai millesimi è obbligatorio.

Per rispondere alla terza domanda [“Come posso oppormi a cifre sproporzionate?”] bisogna far riferimento ad un’azione di convincimento degli altri condomini al fine di andare in deroga all’art. 1123 cod. civ..

 

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