Ripartizione spese canne fumarie condominiali
Nel mio condominio io abito all’ultimo piano ed siamo dotati di impianto di riscaldamento autonomo.
Le canne fumarie non sono mai state a norma e sono insufficienti a coprire il fabbisogno della colonna: quando ho acquistato casa nel 1999 chiesi al condominio ed ottenni autorizzazione ad effettuare lo scarico dei fumi della mia caldaia sul tetto ed a mie spese ho fatto il foro ed il camino di uscita questo ovviamente ha permesso agli altri condomini a me sottostanti di avere un miglior tiraggio della canna. Nel corso degli anni successivi alcuni condomini hanno effettuato lavori di sostituzione delle caldaie e senza richiedere nessuna autorizzazione sono usciti in facciata cosa che è stata tollerata da tutti i condomini.
Ora il problema “canne fumarie” è diventato insostenibile ed è arrivata ingiunzione dal comune di provvedere alla messa a norma. Dopo varie assemblee condominiali si è giunti alla conclusione di “Incamiciare” le canne fumarie esistenti usufruendo anche dello spazio riservato alle “cappe della cucina” nonostante questo per le dimensioni originali della camma e per la loro conformazione, non è possibile far entrare in canna fumaria tutti gli scarichi ed in assemblea è stato affermato che il problema non sussiste in quanto gli ultimi piani scaricano sulla copertura.
Ho sollevato naturalmente una questione di costi in quanto se è pur vero le canne fumarie condominali sono un bene comune e pertanto tutti sono tenuti a partecipare alla spesa è pur vero che avendo io già fatto l’uscita sul tetto sgravio il condominio di un costo ulteriore che io ho già sostenuto; inoltre vado a pagare un lavoro di cui io comunque non potrò usufruire.
Io ho chiesto che mi venga scontato perlomeno il costo stimato dell’uscita sul tetto già realizzato a mie spese.
Volevo quindi chiedere se è corretta la mia posizione e se sono tenuta comunque a pagare i lavori per un lavoro di cui comunque non potrò usufruire.
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Nel caso di specie, sulla scorta della progettazione che andrà a farsi, in ordine ai lavori necessari per intervenire alla messa a norma delle canne fumarie, devono essere valutati i lavori già fatti, e se questi sono andati a vantaggio tutti gli altri condomini, vanno imputati anche a loro, scorporando la somma già versata da eventuali condomini. Pertanto sono opponibili agli altri condomini i costi già sostenuti dal condomino in questione.
Relativamente alla contribuzione delle ulteriori spese su parti comuni ma di differente utilizzo, si riporta l’estratto di una massima giurisprudenziale, che così recita: “Il condomino non può sottrarsi dal contribuire a determinate spese sul presupposto, errato, di non fare uso di quel determinato bene, o servizio comune, ovvero di farne un uso minore, poiché l’uso di cui parla il legislatore all’art. 1123, comma secondo, c.c., nella parte in cui prevede, in caso di utilizzo differente di un bene, la ripartizione in misura proporzionale all’uso che ciascuno può farne, non è quello personale e soggettivo del singolo condomino in relazione al proprio stile di vita, bensì quello riferito ad una minore possibilità di fruizione del bene comune per ragioni strutturali dello stabile condominiale indipendenti dalla volontà del soggetto. Nella fattispecie, rilevato che la quasi totalità dei lavori eseguiti hanno riguardato parti comuni dell’edificio o, comunque, zone utilizzabili ed accessibili, in eguale maniera, a tutti condomini, deve ritenersi corretta l’applicazione, ai fini della ripartizione delle spese che li hanno riguardati, del criterio legale di cui all’art. 1123, comma primo, c.c”.
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