RITENUTE D’ACCONTO EFFETTUATE DAL CONDOMINIO
LA NOVITA’
La recente edizione di TELEFISCO 2017 ha permesso all’Agenzia delle Entrate di rispondere a parte dei quesiti che sono sorti dopo l’introduzione delle novità dell’art. 25-ter del DPR 600/73 che disciplina la metodologia di versamento delle ritenute d’acconto operate dal condominio su fatture relative a contratti di appalto.
Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 dell’art. 25-ter del DPR 600/73 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo di euro 500.
La nuova metodologia è pensata per ridurre gli adempimenti del condominio, ma in sede di prima applicazione ha creato parecchi dubbi interpretativi alla platea degli amministratori condominiali.
SEMPRE APPLICABILE IL VECCHIO METODO
Il primo dubbio chiarito in sede di TELEFISCO è che il condominio può continuare ad applicare il vecchio sistema per il versamento della ritenuta, quindi il versamento con F24 può essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo all’effettuazione della ritenuta d’acconto.
NUOVO METODO APPLICABILE ANCHE ALLE RITENUTE EFFETTUATE A DICEMBRE 2016
Secondo aspetto chiarito dall’Agenzia delle Entrate riguarda le ritenute effettuate nel mese di dicembre 2016 ed il cui versamento scadeva a gennaio 2017: queste ritenute possono essere versate applicando la nuova metodologia e quindi possono essere versate entro il 30 giugno 2017 oppure entro il giorno 16 del mese successivo qualora l’importo complessivo superi il limite di Euro 500.
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI 500 EURO E VERSAMENTO CONSEGUENTE
Ulteriore ed importante chiarimento che l’Agenzia ha fornito riguarda la formazione della soglia di Euro 500.
L’Agenzia ha chiarito che vanno sommate mese dopo mese le ritenute effettuate e vanno pagate nel primo mese successivo a quello in cui la soglia viene superata (per esempio, se a gennaio sono state effettuate ritenute per 200 euro e a febbraio altre ritenute per 400 euro, il totale di 600 euro supera la soglia e fa scattare il versamento entro il 16 marzo).
DUBBI NON CHIARITI
Rimangono ancora alcuni dubbi sulla nuova metodologia di versamento delle ritenute e la principale riguarda il codice tributo da indicare nel mod. F24 che potrebbe accogliere le ritenute riferite ad anni diversi. In attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate si consiglia di indicare le ritenute separate per anno di riferimento all’interno dello stesso F24.
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