Servizi al condominio,chiarimenti fiscali
Quesito:
Buongiorno,
sono a richiedere chiarimento in riferimento alla fatturazione ai condomini.
Mi occupo di antincendio pertanto volevo sapere se l’Iva al 10% viene applicata solo sulla manodopera o diversamente, deve essere anche per la fornitura di nuovo materiale. Supponiamo che in una fattura ci sia oltre che alla manutenzione anche la vendita, se il costo di manutenzione è superiore alla vendita L’iva da applicare sarà tutta al 10% (ovviamente la ritenuta sarà solo sulla manutenzione) in caso contrario si dividerà Iva 10 e Iva 22.
Volevo sapere quale procedura fosse quella corretta, poiché ho ricevuto molte informazioni discordanti.
Vi ringrazio anticipatamente e con l’occasione porgo cordiali saluti.
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Riprendendo le indicazioni dell’agenzia delle entrate del marzo scorso in merito alle ristrutturazioni edilizie e relative agevolazioni fiscali, per quanto riguarda l’applicazione dell’iva al 10 o al 22% l’agenzia ricorda che:
– sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, su immobili residenziali si applica l’aliquota ridotta del 10%;
– la cessione dei beni restano assoggettate all’aliquota ridotta solo se la fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Quando invece l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Per beni significativi si intende:
Su questi beni come detto sopra si applica l’aliquota del 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi, esempio:
costo totale intervento 10.000 euro, di cui:
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’iva al 10% si applica solo su 4.000 euro mentre sul valore residuo di 2.000 l’iva si applica nella misura del22%.
Importante è ricordare che l’agevolazione non ricorre se: