Nei casi di decesso del condomino, come si suddividono le spese tra gli eredi???
Un amministratore scrive……….
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
“Secondo i Giudici, le spese condominiali maturate prima della morte del de cuius devono essere corrisposte dagli eredi in base alla loro quota di proprietà in applicazione dell’articolo 752 del codice civile.
Sempre i Giudici ritengono che per le spese condominiali maturate dopo la successione sussista una solidarietà tra i comproprietari sia perchè i comunisti sono contitolari di una porzione di piano intesa come cosa unica nei confronti del condominio, sia perchè trova applicazione l’articolo 1294 del codice civile in base al quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. Pertanto, l’Amministratore non avrebbe un obbligo di suddividere le spese in base alle quote ereditarie.
Tale orientamento è in accordo anche con la previsione dell’articolo 67 delle Disposizioni di Attuazione al codice civile relativa alla partecipazione in assemblea condominiale in riferimento al caso di più comproprietari di una stessa unità immobiliare. Secondo il predetto articolo, tutti i comproprietari devono essere convocati in assemblea, ma ha diritto a partecipare solo uno di essi che può essere scelto ed indicato dagli stessi comunisti, altrimenti dovrà essere designato ai sensi dell’articolo 1106 del codice civile.”
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