Sicurezza nel condominio- obblighi dell’amministratore
L’art. 2, lett. A del Testo unico sulla sicurezza n. 81/2008 definisce il lavoratore : “una persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” , mentre la lettera B dello stesso articolo individua il datore di lavoro nel “ soggetto titolare del rapporto di lavoro”.
Nel caso specifico dell’amministratore assumono rilevanza particolare alcune norme dell’art. 81, ne elenchiamo alcune:
–l’art. 26 – sottoscrizione da parte dell’amministratore di contratti d’appalto o di opera affidati ad un’impresa o a un lavoratore autonomo. In tali casi, l’amministratore pur non avendo a che fare con un dipendente, deve fornire in via generale informazioni sulle circostanze di pericolo nell’ambiente in cui l’impresa o il lavoratore deve operare e controllare la certificazione relativa agli appaltatori.
-l’art. 36– informazione ai lavoratori- L’art. in oggetto assume importanza più specifica in ambito condominiale, in quanto destinato a tutti i dipendenti in senso proprio. Le informative devono essere chiare e limitate all’attività svolta nel condominio, considerando che spesso i dipendenti del condominio sono extra- comunitari, in tali casi, l’amministratore deve verificare che le informazioni siano state comprese;
– l’art. 37- L’art. 36 e 37 sono una diretta espansione degli art. 70(requisiti di sicurezza), art. 71 (obblighi del datore di lavoro), art. 73 ( informazione, formazione e addestramento). Gli art. 36 -37 impongono all’amministratore di condominio di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie, verificando che le stesse siano idonee alla salute e sicurezza del dipendente e all’uso cui servono. L’amministratore inoltre, dovrà formare e informare il dipendente dei rischi connessi all’uso delle stesse dotazioni.
La giurisprudenza ha chiarito più volte, che si esclude una responsabilità risarcitoria nei casi in cui il lavoratore utilizzi a sua discrezione un mezzo non idoneo e non sicuro per l’espletamento della sua attività.
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