Sopraelevazione

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L’art. 1127 c.c (“Costruzione sopra ultimo piano dell’edificio”) stabilisce che:
“Il proprietario dell’ultimo piano può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria e la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare,e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Il diritto di sopralzo non spetta solo al proprietario dell’ultimo piano ed al titolare esclusivo del lastrico solare, ma anche al proprietario esclusivo della terrazza a livello che funge da copertura.