Sopraelevazioni
Legge 2 febbraio 1974, n.64, art. 14)
E’ consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
-La sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purchè nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
-la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purchè il complesso della struttura sia conforme alle norme del testo unico.
-L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
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