Spese condominiali-cambio titolarità dell’immobile
Art. 63 disp.att. c.c. prevede che “ chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.”
(Cass. sent. 27 febbraio 2012, n. 2979).
“ la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63 disp.att. e non già l’art. 1104 c.c., atteso, che, giusto il disposto di cui all’art. 1139 c.c. , la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto il citato art. 63, specificamente lo regolano”.
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