Spese condominiali ripartizione-
L’art.1123 c.c. dispone che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione e la fruibilità dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese relative alla loro manutenzione sarà a carico dei condomini che ne trae utilità.