Suddivisione spesa per compenso amministratore e passaggio di consegna
Buongiorno
ho due quesiti da chiedere:
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:
Il compenso dell’amministratore costituisce una voce di costo da ripartire tra tutti i condomini in base ai loro millesimi di proprietà.
Il codice non prevede un termine. L’art. 1129, ottavo comma, cod. civ., prevede solo questo: “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
E’ chiaro che subentra la regola generale dell’agire secondo buona fede, alla luce della quale non è accettabile né scusabile che l’amministratore uscente non proceda con il passaggio di consegne per un tempo irragionevole.
Il nuovo amministratore deve cercare di superare le difficoltà, individuando – anche con l’aiuto dei condomini – le fatture da pagare.
In assenza dei fondi necessari per procedere a tal pagamenti, l’amministratore ha due obblighi:
Da notare che il citato “fondo morosità” può essere costituito solo su base volontaria e non può essere imposto ai condomini.
Detto altrimenti: i condomini devono rendersi conto della situazione e decidere spontaneamente di farsi carico – ovviamente, in via temporanea – della provvista oggi inesistente.
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