Supercondominio
La riforma di condominio ha risolto i dubbi su quale disciplina applicare al supercondominio estendendo a tale istituto le norme dettate per il condominio . art. 1117 bis c.c.
Cass. Civ. , sez. II , 14 novembre 2012, n. 19939
Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, venendo il medesimo in essere ipso iure et facto, se il titolo o il regolamento condominiale non dispongono altrimenti. Si tratta di una fattispecie legale, in cui la pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, sono ricompresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dell’esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni(quali il viale di accesso, le zone verdi, l’impianto di illuminazione, la guardiola del portiere, il servizio di portierato ecc.)in rapporto di accessorietà con i fabbricati, cui si applicano in pieno le norme del condominio, anziché quelle sulla comunione.