Supercondominio- novità introdotte dalla riforma in vigore dal 18 giugno 2013

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Supercondominio- art. 67 disp. att. c.c.

Partecipazione all’assemblea supercondominio:
Per il comma 1 del nuovo art. 67 disp. att. c.c., oltre a venti partecipanti del singolo condominio( e quindi anche del supercondominio) il soggetto incaricato della partecipazione all’assemblea(per conto dell’effettivo condominio) non può portare più di 5 deleghe;
Per il comma 3, nel caso del supercondominio, qualora i partecipanti siano più di 60, ciascun singolo edificio deve indicare un unico “rappresentante”(con poteri di partecipazione e voto all’assemblea del supercondominio medesimo);
per tale decisione è prevista “una maggioranza qualificata” individuata dal comma 5 dell’art. 1136 c.c., qualora ciò non avvenga ciascun singolo condomino può chiederne sua nomina all’autorità giudiziaria; l’autorità giudiziaria provvede solo a seguito di infruttuoso esito di una diffida(al singolo edificio) a provvedere.

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