Telecamere Condominiali
In merito alla questione delle telecamere condominiali, ci sono da considerare 2 aspetti: quello della Privacy (legislativo) e quello civilistico.
Per quanto riguarda la privacy, in merito agli impianti condominiali, sono da tenere presente le seguenti regole:
Per l’aspetto civilistico invece, con la recente riforma del condominio, l’art. 1122-ter c.c. rubricato come “ Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni” dispone espressamente che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136″
Le differenze tra la legislazione passata (autocreatasi dopo diverse ricostruzioni giuridiche) e dopo la riforma del condominio sono sostanzialmente:
VECCHIA CONCEZIONE: creare ex novo un sistema di video sorveglianza rientra nell’ambito delle innovazioni, le quali possono essere deliberate a maggioranza (anche se qualificata); la decisione di installare un impianto di video sorveglianza dell’edificio richiede il consenso di tutti i proprietari (e non solo dei presenti in assemblea e non è sufficiente la maggioranza per le innovazioni) i quanto incide (limita) il diritto alla riservatezza e/o alla privacy, di conseguenza, in assenza del consenso di tutti i proprietari l’assemblea non sarebbe neppure legittimata a deliberare, in quanto, l’aspetto la limitazione del diritto alla riservatezza personale non rientra nelle materie di competenza dell’assemblea. Senza considerare l’aspetto penale della questione, infatti, l’apposizione di telecamere potrebbe violare l’art. 615 bis cod. pen. “interferenze illecite nella vita privata”
OGGI, DOPO LA RIFORMA DEL CONDOMINIO:l’art. 1122-ter c.c. rubricato come “ Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni” dispone espressamente che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136″ . Dal nuovo articolo si deduce che:
– l’installazione di un impianto di video sorveglianza non è considerata dal legislatore una innovazione (oppure è una innovazione, ma che può essere deliberata con una maggioranza più bassa pari alla metà del valore dell’edificio)
– l’assemblea è competente e legittimata a deliberare
– non sussiste (in astratto) nessun rilievo penale e/o violazione della riservatezza.