Telecamere Condominiali

Post 785 of 1186

Telecamere Condominiali

In merito alla questione delle telecamere condominiali, ci sono da considerare 2 aspetti: quello della Privacy (legislativo) e quello civilistico.

     Per quanto riguarda la privacy, in merito agli impianti condominiali, sono da tenere presente le seguenti    regole:

  1. Le telecamere non devono inquadrare spazi abitativi privati o postazioni fisse di lavoro (interno della portineria ecc..)
  2. Le telecamere non devono avere audio o altra tecnologia atta a ledere la privacy altrui
  3. Le registrazioni devono essere automaticamente cancellate in un tempo consono alla sicurezza del luogo ( indicativamente per le abitazioni 48/36ore ecc…)
  4. Il registratore deve essere installato in apposito spazio con accesso ristretto, ad esempio un armadietto Rack chiuso a chiave o apposita stanza anch’essa chiusa a chiave.
  5. Le registrazioni possono essere gestite solamente dal “garante dei dati di videosorveglianza”, che deve essere nominato dal condominio stesso, con delibera ( ne possono essere nominati anche più di uno ).
  6. Negli ingressi all’area video sorvegliata, dovranno essere apposti appositi cartelli a norma, con indicato chi effettua le registrazioni e lo scopo (vedi allegato).

 

Per l’aspetto civilistico invece, con la recente riforma del condominio, l’art. 1122-ter c.c. rubricato come Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni” dispone espressamente che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136″

Le differenze tra la legislazione passata (autocreatasi dopo diverse ricostruzioni giuridiche) e dopo la riforma del condominio sono sostanzialmente:

VECCHIA CONCEZIONE: creare ex novo un sistema di video sorveglianza rientra nell’ambito delle innovazioni, le quali possono essere deliberate a maggioranza (anche se qualificata); la decisione di installare un impianto di video sorveglianza dell’edificio richiede il consenso di tutti i proprietari (e non solo dei presenti in assemblea e non è sufficiente la maggioranza per le innovazioni) i quanto incide (limita) il diritto alla riservatezza e/o alla privacy, di conseguenza, in assenza del consenso di tutti i proprietari l’assemblea non sarebbe neppure legittimata a deliberare, in quanto, l’aspetto la limitazione del diritto alla riservatezza personale non  rientra nelle materie di competenza dell’assemblea. Senza considerare l’aspetto penale della questione, infatti, l’apposizione di telecamere potrebbe violare l’art. 615 bis cod. pen. “interferenze illecite nella vita privata”

OGGI, DOPO LA RIFORMA DEL CONDOMINIO:l’art. 1122-ter c.c. rubricato come Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni” dispone espressamente che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136″ . Dal nuovo articolo si deduce che:

– l’installazione di un impianto di video sorveglianza non è considerata dal legislatore una innovazione (oppure è una innovazione, ma che può essere deliberata con una maggioranza più bassa pari alla metà del valore dell’edificio)

– l’assemblea è competente e legittimata a deliberare

non sussiste (in astratto) nessun rilievo penale e/o violazione della riservatezza.