Trib. Genova 14.05.2015 n. 1507-Distacco impianto riscaldamento centralizzato

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Trib. Genova 14.05.2015 n. 1507-Distacco impianto riscaldamento centralizzato

In materia condominiale, il singolo condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, prescindendo dall’autorizzazione od approvazione degli altri condomini e, fermo , il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizi odi cui continuano a godere gli altri condomini.

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