Trib. Lecce, 10/11/2015, n. 5369
Trasformazione del tetto condominiale in terrazza a uso esclusivo
Il lastrico di copertura di una parte individuata dell’edificio condominiale che ha la funzione, oltre che di copertura di tale parte, anche di raccolta delle acque di scolo di altre parti dell’edificio deve ritenersi destinato a servire a queste ultime. Ne deriva che le spese di manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condomini che ne traggono utilità, tenendo conto della diversa utilità che ciascuna parte può trarne. In siffatte ipotesi, dunque, nella ripartizione delle spese di manutenzione delle parti comuni di cui all’art. 1123, comma 3 , c.c. deve prescindersi dal titolo di proprietà, dovendosi, invero, avere riguardo all’effettivo vantaggio che gli altri condomini proprietari degli appartamenti sottostanti l’attiguo lastrico traggono dallo scolo delle acque meteoriche. Principi ribaditi nella fattispecie ove era emerso che le quattro terrazze sovrastanti gli alloggi relative alle due palazzine erano di proprietà comune agli alloggi delle relative scale tanto che nel regolamento di condominio allegato tra le parti comuni dell’edificio era annoverato anche il lastricato solare, con la conseguente impossibilità di far ricorso all’invocato criterio di ripartizione delle spese ex. art. 1126 c.c., dovendo applicarsi, per quanto innanzi evidenziato, quello alternativo di cui all’art. 1123 comma 3, c.c.
Tags: 10/11/2015, n. 5369-Trasformazione del tetto condominiale in terrazza a uso esclusivo, Trib. Lecce