Tribunale di Milano 11 gennaio 2010

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Amministratore-

Tribunale di Milano 11 gennaio 2010

A favore dell’amministratore condominiale che cessa dal mandato non sono dovute spese aggiuntive per il passaggio di consegne, rientrando tale attività tra gli atti cui il medesimo è tenuto in via ordinaria ex. art. 1708 c.c.

La Riforma ha chiarito che l’amministratore cessato dalla carica non abbia diritto ad ulteriori compensi  neppure per le attività urgenti eseguite (art. 1129 comma 8 c.c.)

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