Videosorveglianza
La norma relativa alla collocazione di telecamere di videosorveglianza è ammessa, con delibera adottata a maggioranza(art. 1136 c.c. secondo comma) e con le prescrizioni del Codice della Privacy (decreto legislativo 196/2003).
Le installazioni di sistemi di videosorveglianza sono consentite al fine di preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni in casi di effettive situazioni di pericolo, in situazioni di illeciti già verificatisi. L’art. 1122 ter. introdotto dalla riforma chiarisce che l’installazione delle telecamere sulle parti comuni deve essere approvata con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c.
Una volta deliberato e autorizzato dall’assemblea il consenso all’installazione dell’impianto, il condominio per il tramite dell’amministratore, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal provvedimento del Garante della Privacy del 8 aprile 2010 in tema di videosorveglianza.
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